ARTICOLO 4
Vigilanza e controllo
1. In sede di valutazione sull'attuazione della presente legge,
l'Osservatorio regionale permanente per la dispersione
scolastica, istituito presso l'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, integrato da
cinque rappresentanti di associazioni delle famiglie,
scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti, di rilievo
nazionale presenti nel territorio della Regione. Tra i compiti
dell'Osservatorio regionale rientra il monitoraggio dell'offerta
formativa fornita dalla scuola statale e paritaria.
2. E' istituito presso il Dipartimento pubblica istruzione
dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione un servizio con compiti ispettivi e di
vigilanza da svolgere con cadenza almeno annuale, anche in
collaborazione con gli organi dello Stato presenti nel territorio
regionale, al fine di assicurare nel comparto scuola il rispetto
della normativa regionale o statale in materia di diritto allo
studio, parità scolastica ed erogazione del buono scuola.
3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione presenta alla Commissione legislativa
competente dell'Assemblea regionale siciliana, a conclusione
di ogni anno scolastico, una relazione sull'attività di vigilanza e
sui dati di applicazione della presente legge.