ARTICOLO 4

Vigilanza e controllo 
1. In sede di valutazione sull'attuazione della presente legge, 
l'Osservatorio regionale permanente per la dispersione 
scolastica, istituito presso l'Assessorato regionale dei beni 
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,  integrato da 
cinque rappresentanti di associazioni delle famiglie, 
scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti, di rilievo 
nazionale presenti nel territorio della Regione. Tra i compiti 
dell'Osservatorio regionale rientra il monitoraggio dell'offerta 
formativa fornita dalla scuola statale e paritaria.
2. E' istituito presso il Dipartimento pubblica istruzione 
dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e 
della pubblica istruzione un servizio con compiti ispettivi e di 
vigilanza da svolgere con cadenza almeno annuale, anche in 
collaborazione con gli organi dello Stato presenti nel territorio 
regionale, al fine di assicurare nel comparto scuola il rispetto 
della normativa regionale o statale in materia di diritto allo 
studio, parità scolastica ed erogazione del buono scuola.
3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per 
la pubblica istruzione presenta alla Commissione legislativa 
competente dell'Assemblea regionale siciliana, a conclusione 
di ogni anno scolastico, una relazione sull'attività di vigilanza e 
sui dati di applicazione della presente legge.