ARTICOLO 2

Destinatari degli interventi
 
 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle 
famiglie, agli studenti e agli altri soggetti che esercitano la 
potestà parentale per figli a carico che frequentino scuole 
dell'infanzia, di base e secondarie.
2. Accedono agli interventi previsti dalla presente legge anche i 
soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata 
riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato politico o il 
permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali e le 
vigenti disposizioni statali e comunitarie.
3. Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap non 
tutelati da nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le 
norme del codice civile.