ARTICOLO 2
Destinatari degli interventi
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle
famiglie, agli studenti e agli altri soggetti che esercitano la
potestà parentale per figli a carico che frequentino scuole
dell'infanzia, di base e secondarie.
2. Accedono agli interventi previsti dalla presente legge anche i
soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata
riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato politico o il
permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali e le
vigenti disposizioni statali e comunitarie.
3. Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap non
tutelati da nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le
norme del codice civile.